Studio indicativo in materia di compensi professionali del Medico Veterinario
La materia degli onorari professionali per le prestazioni mediche e chirurgiche veterinarie è stata oggetto di “liberalizzazione” a partire dal cosiddetto “Decreto Bersani”.
Infatti in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992, era previsto un tariffario minimo per le prestazioni di cui trattasi, cui i veterinari erano tenuti ad attenersi, non potendo praticare tariffe a valori inferiori a quelli previsti dalle citate norme.
La Legge 04/08/2006 n. 248 ha però abrogato le disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime di conseguenza non sono più in vigore i minimi tariffari fissati con il DPR 17/02/1992.
A corollario di quanto sopra, deve essere ben presente che nell’ambito libero professionale, non sono consentite intese fra professionisti tese ad imporre alla clientela un tariffario uguale e predefinito, in quanto ciò sarebbe interpretato come un comportamento anticoncorrenziale, vietato dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di prestazione di servizi professionali, con il rischio di essere sanzionato dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.
Pertanto né l’Ordine, né altri soggetti hanno il potere di stabilire tariffe predeterminate per le prestazioni libero-professionali imponendole ai propri associati. Eventuali indicazioni in materia tariffaria, quindi, possono essere fornite solo come meri suggerimenti di comportamento, ma assolutamente non vincolanti per il professionista e per il cittadino.
Prendendo atto di tale situazione, il Codice Deontologico vigente, all’art. 52 detta alcuni importanti principi in tema di onorari professionali. In considerazione di ciò l’Ordine ritiene opportuno richiamare i propri iscritti all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, in attuazione dei principi del predetto art. 52 del Codice Deontologico:
Nell’ambito dell’attività professionale, i veterinari sono tenuti a:
Il richiamo all’art. 52 del Codice sottolinea il principio primario e fondamentale dell’intesa diretta fra veterinario e cliente, nel senso che viene fortemente privilegiato il rapporto fiduciario anche dal punto di vista della fissazione dell’onorario, a corollario di un corretto e trasparente rapporto fra il professionista e il cittadino. È quindi raccomandato di sottoporre all’assistito un preventivo di spesa possibilmente scritto, soprattutto nei casi di prestazioni complesse e di terapie prolungate nel tempo, redatto all’inizio del rapporto professionale e poi eventualmente aggiornato, se necessario, nel prosieguo del trattamento terapeutico, in modo che il cittadino sia pienamente consapevole degli aspetti economici della prestazione professionale, accettando la quale accetta anche la tariffa proposta.
Ovviamente si tratta, in questi casi, di situazioni che non rivestono carattere di urgenza, nel senso che la necessità della previa accettazione da parte del cittadino del preventivo di spesa non deve essere di ostacolo all’esecuzione di una prestazione sanitaria che il professionista ritenga urgente e non differibile, perché in tal modo si violerebbe il primario dovere di assistenza che evidentemente prevale su ogni altra considerazione.
A 6 anni dalla riforma delle professioni il Ministero della Salute con apposito Regolamento definisce i livelli di riferimento per i compensi anche alla professione Veterinaria mediante “valori medi di liquidazione” a cui fare riferimento nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, vale a dire davanti al Giudice in caso di contenzioso con il cliente.
Quindi il compenso del veterinario, per legge e per deontologia, non può essere parametrato ad una tariffa vincolante, ma deve essere concordato con il cliente e "commisurato alla difficoltà, alla complessità, alla qualità delle prestazioni, alla competenza e ai mezzi impegnati". Parametro di riferimento è anche il documento Fnovi “Studio indicativo dei compensi dei medici veterinari”.
01 maggio 2020